Ecobonus 50% e Superbonus 110%
Scopri se hai i requisiti
Migliorare l’efficienza termica delle abitazioni è infatti un’esigenza sempre più sentita negli ultimi anni, non solo a livello privato. Ottimizzare i consumi energetici degli edifici è una priorità a livello mondiale, un mezzo per limitare le emissioni di sostanze nocive nell’atmosfera e salvaguardare la salute di tutti.
E, grazie alle detrazioni fiscali previste dall'Ecobonus 50% e dal nuovo SuperBonus 110%, ci sono tanti buoni motivi in più per scegliere schermature solari e infissi per le vostre abitazioni o edifici commerciali.
Ecobonus 50%
Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 230 euro / mq al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure detrazione diretta del credito di imposta in 10 anni, oppure cessione del credito.
Sono ammessi all’agevolazione Ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
Superbonus 110%
Aliquota di detrazione di 110% delle spese totali sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Limite massimo di detrazione ammissibile: entro i limiti totali specifici relativi all’intervento trainante.
Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 230 euro / mq al netto di Iva e al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure utilizzo diretto del credito in 5 anni, oppure cessione del credito
L’applicazione del Superbonus del 110% è possibile per gli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, per un “numero massimo di due unità immobiliari” (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari);
- IACP (Istituti Autonomi Case Popolari);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (condizione valida solo per gli spogliatoi).
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