L’Agenzia delle Entrate, nella recente risposta n. 309/2019, ha ribadito che il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i soggetti “teoricamente” beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Ciò significa che anche i contribuenti forfettari possono beneficiare di tale possibilità.
Il ragionamento è consequenziale: se il Fisco, infatti, ammette il contribuente forfettario all’opzione per la cessione del credito a fronte delle spese che darebbero “teoricamente” diritto alla detrazione Irpef per oneri relativi agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), allora, in applicazione della proprietà transitiva, a fronte delle stesse spese questi è ammesso anche allo sconto diretto in fattura.
Lo sconto in fattura dell’Ecobonus. La misura è contenuta nell’art.10, commi 1 e 2, del decreto legge 34/2019 (Decreto Crescita): la novità è che i soggetti aventi diritto alle detrazioni per efficientamento energetico (Ecobonus) o lavori di adeguamento sismico (Sismabonus), possono scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Quest’ultimo, a fronte dello sconto accordato, si vedrà riconoscere un credito d’imposta di pari ammontare da poter utilizzare in compensazione in F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente (sostenitore della spesa) abbia effettuato la comunicazione dell’opzione di sconto all’amministrazione finanziaria.
La particolarità. Chi entra nel forfettario non può godere delle detrazioni e deduzioni Irpef, riconosciute per spese personali o oneri sostenuti per familiari fiscalmente a carico poiché non soggetto ad imposta sul reddito delle persone fisiche bensì ad imposta sostitutiva.
Ma quindi il professionista tecnico può beneficiare o no dello scomputo in fattura di eco e sisma bonus? A quanto pare si: se in luogo della detrazione un contribuente è ammesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura e se il contribuente forfettario, pur non potendo nella pratica beneficiare della detrazione, è stato ammesso alla cessione del credito, conseguenza logica è che questi sia ammesso anche alla possibilità di opzione per lo sconto.